Allora, cerco di rispondere in ordine perchè le questioni sollevate sono parecchie; vorrei solo chiarire in anticipo che alcune sono questioni complesse, che vengono trattate in manuali che superano a volte le 1000 pagine, quindi quello che dirò sarà inevitabilmente riduttivo, ma nella sintesi cercherò di essere il più completo possibile:
@alderan82 gli smartphone e le videocamere portatili non hanno nulla a che vedere con il quesito posto da
@Clio, il quale rientra nella specifica disciplina della videosorveglianza e non della generica acquisizione di immagini altrui in luogo pubblico; peraltro su quest'ultima apro una breve parentesi che vale anche per le dash-cam usate in movimento (e non per videosorveglianza): in linea generale si possono scattare foto o fare video in luogo pubblico, perchè la cd. legge sulla privacy (d.lgs. 196/2003 e successive modifiche) non interviene tanto sull'acquisizione dei dati personali altrui (per es. foto) bensì sul loro "trattamento", che in sintesi significa comunicazione ad un terzo o diffusione ad un vasto pubblico (Internet, Tv, giornali, ecc.); quindi la legge viene violata nel momento in cui il terzo è riconoscibile nell'immagine e l'autore della foto la pubblica su internet senza il suo consenso. La legge non si applica invece ai dati cd. "anonimi", cioè non riconducibili ad un precisa persona: per es. mentre scatto una foto ci sono dei passanti sullo sfondo. Il concetto di "soggetto riconoscibile" significa ricollegabile ad un nome e cognome.
Se avete presente Google Maps, tutti i volti sono sfuocati proprio per evitare cause legali legate alla riconoscibilità dei soggetti fotografati e visibili così da chiunque su Internet.
@ElCaimanDelPiave sulla questione delle riprese di spazi comuni, come un cortile condominiale, il concetto di "spazi di propria esclusiva pertinenza" riportato nel Provvedimento del Garante per la Privacy del 2010 è piuttosto vago, perchè per esempio lo spazio antistante alla propria abitazione a cui si fa riferimento, si può identificare con il ballatoio davanti alla porta di ingresso, e tale ballatoio NON è di proprietà del titolare dell'appartamento, bensì parte comune dell'edificio; quindi per analogia (che è un metodo di interpretazione della legge stabilito dall'art 12 delle Preleggi al Codice Civile, e non un libero processo logico, consistente nell'applicare a casi simili la stessa norma se ne manca una specifica per il caso in questione) si potrebbe sostenere che il ballatoio sta all'appartamento come il perimetro subito fuori dall'auto sta all'abitacolo. Quindi tale perimetro, poniamo almeno 1 m intorno all'auto, si può lecitamente sottoporre a ripresa, così come il ballatoio. In questo senso c'è anche una sentenza del Tribunale di Torino, che però ora non ho sottomano perchè sono fuori città e tutto il materiale è ovviamente in studio.
@Clio ho parlato di risarcimento perchè tu riferivi di bolli nelle portiere causati a calci; in quel caso sussiste il reato di danneggiamento (aspetto penale) e anche il cd. "danno ingiusto" (aspetto civile) che dà diritto al risarcimento in base all'art. 2043 del Codice Civile. Attenzione però perché se ti urinano sulla portiera, ma questo non lascia danni sulla carrozzeria, il reato di danneggiamento non sussiste e quindi non puoi fare denuncia per quello; per esserci reato di danneggiamento ci deve essere un danno per così dire permanente, ossia rimovibile solo con una riparazione. In un caso del genere si può fare denuncia comunque, ma per un reato minore, quello di "molestie" (art. 660 Codice Penale). Ribadisco, attenzione perchè se si fa denuncia per un reato "sbagliato", si rischia una controdenuncia per calunnia, che è un reato ben più grave del danneggiamento, ossia è sanzionato con una pena superiore.
@Pike dici giusto, le prove acquisite illegalmente sono "inutilizzabili", cioè non possono entrare nel processo penale; questo è un principio generale stabilito dal Codice di Procedura Penale, ma per quello che ci interessa più da vicino è ribadito dal
Proveddimento del Garante per la protezione dei dati personali dell' 8 Aprile 2010 in materia di Videosorveglianza, il quale all'art. 7 stabilisce che:
"Le misure necessarie prescritte con il presente provvedimento devono essere osservate da tutti i titolari di trattamento. In caso contrario il trattamento dei dati è, a seconda dei casi, illecito oppure non corretto, ed espone:
• all'inutilizzabilità dei dati personali trattati in violazione della relativa disciplina (
art. 11, comma 2, del Codice);" ecc.
Unica precisazione: per "titolare del trattamento" si intende chi effettua la ripresa.
@gioe hai perfettamente ragione sulla questione dash-cam e sull'assurdità del fatto che si debba arrivare in Cassazione per vedere applicato quello che le norme prevedono ossia: se la ripresa viene fatta senza diffusione di dati personali (cioè idonei ad identificare i soggetti ripresi) è perfettamente lecita; il problema, che avevo già accennato in un'altra discussione in cui mi pare
@GDeltaG avesse sollevato l'argomento, è che spesso le FDO "invitano" caldamente chi viene trovato ad un posto di blocco con la dash-cam montata, a rimuoverla perchè "illegale secondo la legge sulla privacy", dimenticando che illegale può essere solo quello che viene fatto successivamente con quel filmato, per esempio pubblicarlo senza oscurare le targhe, che sono dati personali perchè consentono tramite una semplice visura al PRA di risalire al proprietario.
@Clio non è un problema se le telecamere riprendono tutto il perimetro, l'importante è che per quanto tecnicamente possibile, si limitino a quello (ovviamente consentendo l'identificazione di chi si avvicina), soprattutto se l'auto è in un cortile condominiale.
@alderan82 una delle tante norme che stabiliscono l'obbligo di esporre sempe l'avviso che la zona è video sorvegliata, indicando anche chi è il titolare della rispresa, è l'art. 3.1 del Provvedimento del Garante della Privacy in materia di videosorveglianza dell' 8 Aprile 2010, provvedimento che tu stesso hai citato all'art.6, ma forse hai letto un po' sbadatamente:
"Gli interessati devono essere SEMPRE informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata; ciò anche nei casi di eventi e in occasione di spettacoli pubblici.
A tal fine, il Garante ritiene che si possa utilizzare lo stesso modello semplificato di informativa "minima", indicante il titolare del trattamento e la finalità perseguita, già individuato ai sensi dell'art. 13, comma 3, del Codice nel provvedimento del 2004 e riportato in
fac-simile nell'
allegato n. 1 al presente provvedimento."
"Sempre" significa che non rileva a nulla che la ripresa sia temporanea, intermittente, permanente, ecc.
Il "modello semplificato" a cui si fa riferimento è il classico adesivo che si trova ormai anche dal cartolaio.
Spero di essere stato esauriente, per dubbi chiedete pure.