• I contenuti presenti in questo Forum sono perlopiù frutto di opinioni ed esperienze personali, condivise tra automobilisti, e devono quindi essere prese come tali.

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"Toccata" tra specchietti retrovisori

Auto
Lexus IS 200 '03-Fiat Punto mk2 1.2 8v '03
Ciao a tutti e buona domenica,stamattina sono uscito per le solite commissioni con la Punto e ho sbattuto con lo specchietto una bravo. Premetto che mi sto facendo mille pensieri e non so neanche di chi è la colpa (non mi sono fermato perché queste toccatine capitano sempre) ,cosa potrebbe succedere? Ero in una stradina stretta e procedevo nei limiti di velocità. Mia madre,che era affianco,ha detto che potevo circolare un po' più a destra ma che comunque l'altro correva e non ha rallentato quando sopraggiungevo(cosa che io ho fatto,considerato che due auto insieme ci passano a pelo)
Help! ???:Dead::Dead:
Ps. Mi scuso se ho sbagliato sezione ma ero indeciso dove postarla.
 
Ma l'altro si è fermato? Viste le condizioni, è difficile dare la colpa a qualcuno. Sicuramente la strada non avrà la linea di mezzeria, se è molto stretta, quindi scatta fisso il concorso di colpa.
Quindi, per non mettere in mezzo le assicurazioni, ognuno paga eventuali danni alla propria auto, direi.
 
Sì,l'altro si è fermato e non c'è nessuna linea...avrei dovuto fermarmi? Come avrei dovuto comportarmi
 
Avresti comunque dovuto fermarti, anche se non sai mai chi ti trovi di fronte.
Se è uno che vuol far casino...
Se ti ha preso la targa e vuole il risarcimento, toccherà andare per assicurazioni.
Testimoni?
 
Come già detto c'era mia mamma con me...ho sbagliato a non fermarmi ma sono uno studente e la punto è la mia prima auto e pago tutto io (manutenzione,assicurazione) con quel poco che riesco a racimolare...mi fa rabbia che una testa di c.... Corra in strade così strette e magari vuol avere pure ragione :mad::mad:
 
Se correva e si è fermato, era un piantagrane, 99%
Hai riportato/fatto danni?

--- Messaggio doppio unito ---

Strisciatina a parte
 
Articolo 189 c.d.s. ed articolo 2054 codice civile.

Te li riporto qui sotto:

189 codice della strada:
Comportamento in caso di incidente.

1. L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona.

2. Le persone coinvolte in un incidente devono porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza, adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l'accertamento delle responsabilità.

3. Ove dall'incidente siano derivati danni alle sole cose, i conducenti e ogni altro utente della strada coinvolto devono inoltre, ove possibile, evitare intralcio alla circolazione, secondo le disposizioni dell'art. 161. Gli agenti in servizio di polizia stradale, in tali casi, dispongono l'immediata rimozione di ogni intralcio alla circolazione, salva soltanto l'esecuzione, con assoluta urgenza, degli eventuali rilievi necessari per appurare le modalità dell'incidente.

4. In ogni caso i conducenti devono, altresì, fornire le proprie generalità, nonché le altre informazioni utili, anche ai fini risarcitori, alle persone danneggiate o, se queste non sono presenti, comunicare loro nei modi possibili gli elementi sopraindicati.

5. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di fermarsi in caso di incidente, con danno alle sole cose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 294 a euro 1.174. In tale caso, se dal fatto deriva un grave danno ai veicoli coinvolti tale da determinare l'applicazione della revisione di cui all'articolo 80, comma 7, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. (1)

6. Chiunque, nelle condizioni di cui comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280 del medesimo codice, ed è possibile procedere all'arresto, ai sensi dell'articolo 381 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti. (1) (3)

7. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite, è punito con la reclusione da un anno a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. (1) (3)

8. Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall'incidente derivi il delitto di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, non è soggetto all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato.

8-bis. Nei confronti del conducente che, entro le ventiquattro ore successive al fatto di cui al comma 6, si mette a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 6. (2)

9. Chiunque non ottempera alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84 a euro 335.

9-bis. L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno.
Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 410 a euro 1.643. Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso.
Chiunque non ottempera all'obbligo di cui al periodo precedente e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 82 a euro 328.

articolo 2054 del codice civile

Circolazione dei veicoli
1. Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

2. Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.

3. Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.

4. In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo
 
Io niente... questi specchietti sono indistruttibili yeyeye alla bravo da come ho visto è caduto lo specchio interno,ma si manteneva con dei fili
 
Propendo anch'io per il concorso di colpa stando a quello che dici; che ti ricordi, eri più vicino al margine destro della carregiata tu o lui?

--- Messaggio doppio unito ---

Ovviamente ha ragione @gioe, avevi l'obbligo di fermarti, comunque ormai non l'hai fatto e non puoi tornare indietro. In ogni caso la sanzione amministrativa per non essersi fermati in caso di danno alle sole cose può essere applicata solo dalle Forze di Polizia (Stradale, Carabinieri, ecc.), e per l'altro conducente è quasi impossibile dimostrare che gli hai toccato lo specchio e non ti sei fermato, a meno che non abbia testimoni in auto oppure ne spuntino magicamente...
 
Sì, come dicevo, avresti dovuto fermarsi. E stando al cds, chi non si ferma, passa al torto.
Ma, come ha detto Dada, sta a vedere se "c'erano" testimoni.
 
Ok, rispetto all'ideale mezzeria della strada, anche se non c'era la segnaletica orizzontale, secondo te chi dei due oltrepassava la metà della carreggiata invadendo quella opposta?
 
Chi è senza peccato scagli la prima pietra...
Molti anni fa, non ricordo bene come fu, con la mia punto rossa, andando al lavoro, stando troppo a destra, presi in pieno lo specchio di un'astra parcheggiata, col mio specchio destro.
Io riportai la rottura del "vetro" dello specchio, e una crepa sul guscio, ma l'astra aveva lo specchio a penzoloni.

Testimoni non ce n'erano, e mi restò solo uno specchio da riparare e un peccato da confessare... LOL
 
Comunque Knight_Rider imparerai con l'esperienza.....che nel dubbio è meglio sempre fermarsi....anche se tu non hai ostacoli e l'altro che viene verso di te si deve allargare per passare un ostacolo....purtroppo non sai mai chi hai di fronte....e che intenzioni ha....sapessi quanto incidenti ho evitato in 30 anni di patente a non dare mai per scontato l'altro automobilista.....
 
Sì...purtroppo è anche esperienza...guido da quasi un anno e non ho mai avuto paura della strada e di guidare,ma l'esperienza e la premura non sono mai troppe. Grazie a tutti;)
 
Quoto klaros.
Certe "scaltrezze" si imparano solo sulla propria pelle, purtroppo...
 
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