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In questa discussione https://lnx.ilpuntomanutenzione.it/forum/threads/le-nostre-punto.147/page-65#post-125762, è sorto il dubbio se fosse legale per il codice della strada rimuovere i sedili.. per non andare OT, insieme al buon @ElCaimanDelPiave è stato deciso di aprire questa discussione. Come da titolo cerchiamo di capire se si possono rimuovere o no:
Io so che non bisognava toccare il kit cinture e non ti possono dire nulla, è che comunque bisogna far presente in sede di posto di blocco, che è una modifica TEMPORANEA.
Io però mi sono informato ed ecco alcuni articoli del CDS:
Oppure:
O ancora:
Altre persone affermano che è una modifica che ti fa ritirare il libretto...
@Dada so che sei colto su queste cose perché le hai studiate (mi sfugge la tua tua professione non voglio far figure di .....)
Potresti aiutarci? Te ne sarei grato!
Io so che non bisognava toccare il kit cinture e non ti possono dire nulla, è che comunque bisogna far presente in sede di posto di blocco, che è una modifica TEMPORANEA.
Io però mi sono informato ed ecco alcuni articoli del CDS:
"E' possibile la rimozione dei sedili, in quanto la Direzione Generale della M.C.T.C. con apposite circolari di cui n° 1272/4110 del 24 aprile 1996 e n° 1017/DCI del 03 dicembre 1997 ha precisato che il numero dei posti indicati nella carta di circolazione del veicolo è riferito soltanto al numero massimo di posti da non superare (questo grazie alla comparsa massiccia dei monovolumi con sedili posteriori asportabili).
Ciò consente di riconoscere all'utenza la facoltà di rimuovere uno o più sedili, all'infuori di quelli che costituiscono la prima fila.
Questa operazione, alla luce di quanto indicato dalla Direzione della M.C.T.C., non costituirebbe peraltro modifica a caratteristiche costruttive e funzionali escludendosi, perciò, ogni possibile interferenza con il divieto di cui all'articolo 78 del C.d.S."
Oppure:
"la circolare prot. n. 1017/DC1 - D.C. IV n. B107, emanata il 3 dicembre 1997 dalla DIREZIONE GENERALE M.C.T.C.
IV Direzione Centrale - Segreteria Direttore Centrale che hai citato, afferma che:
OGGETTO: Numero dei posti delle autovetture e degli autoveicoli per trasporto promiscuo (veicoli di
categoria M1).
Si fa riferimento alla circolare D.G. n. 56/96 - D.C. IV n. A032 del 24.4.1996 (1), che si allega per
comodità di consultazione, con la quale è stata riconosciuta alla utenza delle autovetture e degli autoveicoli
per trasporto promiscuo (veicoli di categoria M1), la facoltà di rimuovere uno o più sedili, con l'eccezione di
quelli costituenti la prima fila.
A causa dell'attuale tendenza del mercato, che si sta orientando verso autoveicoli di dimensioni
contenute in grado di assicurare un'ampia versatilità di impiego, che prevede occasionalmente l'utilizzo per il
trasporto di cose proprie (comprese quelle legate alle esigenze dell'utenza per il tempo libero), le
associazioni di categoria dei costruttori hanno chiesto di estendere la facoltà di rimozione anche al sedile
posto al fianco del conducente.
Riconosciuta la ammissibilità della richiesta, che non contrasta con la normativa vigente, si esprime
parere favorevole all'accoglimento della stessa a condizione che sia garantita la sicurezza della guida.
Il carico, pertanto, dovrà essere sistemato a cura del conducente in modo tale che non subisca
spostamenti durante la marcia del veicolo, non limiti il campo di visibilità e la manovrabilità dei comandi.
Il numero di posti anteriori riportati nella carta di circolazione, deve intendersi quale numero massimo."
O ancora:
"Si ritiene opportuno precisare che è ammesso lo smontaggio di uno o più sedili posteriori nelle autovetture senza necessità di aggiornamento della carta di circolazione, in quanto il numero di posti riportato nel documento va inteso quale numero massimo ammissibile ed è riconosciuta all'utenza la facoltà di rimuovere uno o più sedili, con l'eccezione di quelli costituenti la prima fila (in tal senso circolare n. 56/96 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e successiva Lettera ministeriale prot. n. 1017/DC1-D.C. IV n. B107 del 3 dicembre 1997).
Per quanto poi riguarda la possibilità di trasportare cose sulle autovetture, si coglie l’occasione per ricordare che il Dm 4 agosto 1998 ha determinato l’individuazione di due sole categorie di autoveicoli in relazione alla destinazione, allineando il nostro Paese agli altri appartenenti alla U.E.
La nuova classificazione prevede la distinzione tra veicoli per trasporto di persone e veicoli per trasporto di cose, che sono inseriti rispettivamente nelle categorie internazionali M e N.
Il recepimento di tale direttiva comunitaria ha determinato la disapplicazione dell’articolo 54 comma 1 lettera c) del codice e, a partire dal 1 ottobre 1998, gli autoveicoli della categoria M1 non potranno più essere classificati “per trasporto promiscuo”, in quanto tale categoria non è riconosciuta dalla normativa comunitaria.
Con circolare U. di G.n.B. 86 del 14 dicembre 1999, il Ministero dei delle infrastrutture e dei trasporti ha chiarito che gli autoveicoli per trasporto promiscuo sono stati riassorbiti nella categoria delle autovetture. Per questo, i trasporti effettuati fino ad adesso con veicoli ad uso promiscuo possono essere effettuati con le autovetture. Infatti, la differenza tra un autoveicolo ad uso promiscuo ed una autovettura era costituita solo da un adempimento di carattere amministrativo e non dalle caratteristiche tecniche del veicolo, tanto che a livello internazionale (ex articolo 47, comma 2, del c.d.s.) la categoria del promiscuo non è prevista. Resta inteso che le immatricolazioni ad uso promiscuo ancora esistenti per il parco veicolare in circolazione rimangono tali solo sulla carta, senza che sia necessaria alcun tipo di operazione. Tanto premesso, allo stato attuale non vengono più rilasciate immatricolazioni ad uso promiscuo e i veicoli in circolazione che riportano tale classificazione si intendono come autovetture.
Restano ovviamente ferme le disposizioni relative alla sistemazione del carico (Att. 169 e del c.d.s.) e quelle inerenti alla sagoma limite e alla massa massima consentita (artt. 61, 62 e 167 del c.d.s.)."
Altre persone affermano che è una modifica che ti fa ritirare il libretto...
@Dada so che sei colto su queste cose perché le hai studiate (mi sfugge la tua tua professione non voglio far figure di .....)
Potresti aiutarci? Te ne sarei grato!
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